L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei comuni”, è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
A CHI SI RIVOLGE
Per poter accedere alla prestazione sociale occorre avere i seguenti requisiti:
I DOCUMENTI NECESSARI
La domanda va presentata presso l’ufficio comunale predisposto, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
All’ufficio andrà consegnata la certificazione I.S.E.E. in corso di validità ed eventuali coordinate di conto corrente per l’accredito del contributo.
COSTO PER IL CITTADINO
Il servizio è gratuito
Documenti:
Richiesta dell’assegno di maternità