Gli interventi che seguono possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo nel rispetto delle normative di settore: avente incidenza sull’attività edilizia e, in particolare, quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio:
AMPLIAMENTO DEGLI INTERVENTI, ORA COMPLETAMENTE LIBERI
Prima sottoposti a comunicazione di inizio lavori senza progetto
(Rimane la COMUNICAZIONE di avvio al Comune per le opere di cui al punto e-bis)
Art. 6 del DPR n. 380/01 (come modificato D. Lgs. N. 222/2016)
Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, entro un termine non superiore a 90 giorni. (Con comunicazione d’avvio, allo Sportello unico per l’edilizia, ovvero d’inizio delle esigenze urgenti)
Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili. Vasche di raccolta delle acque, locali tombati.
I pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al DM n. 1444/1968.
Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, (ovvero la realizzazione di impianti al servizio di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredo da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell’edificio). |