Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto a condizione che tale regolarizzazione avvenga entro un anno dalla scadenza.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.
Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.
La legge di stabilità 2015, al comma 637, introduce una riduzione della sanzione pari ad un nono del minimo per versamenti effettuati dopo 30 giorni e fino a 90 giorni dalla scadenza.
Inoltre, la Legge di Stabilità 2016 (art.1 comma 68) anticipa al 1° gennaio 2016 le modifiche apportate all’art.13 del D.Lgs. 471/1997 dall’art. 15 del D.Lgs 158/2015, che prevedono un’ulteriore riduzione delle sanzioni del 50%; le tipologie di ravvedimento diventano quindi le seguenti:
Il calcolo degli interessi
Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo. Di seguito il valore fissato dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze:
Modalità di versamento
Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta».
Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.
Documenti:
Comunicazione ravvedimento operoso