INFORMAZIONI
È un contributo erogato dall’INPS, volto al sostegno delle spese per i bambini che frequentano gli asili nido (pubblici e privati) o per le attività di supporto a domicilio rivolte ai bambini che non possono frequentare l’asilo nido per motivi di salute.
È quindi possibile richiedere:
A CHI SI RIVOLGE
Il beneficio spetta ai genitori di bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2016. Non è previsto alcun limite di reddito massimo, quindi non occorre la dichiarazione ISEE.
Il genitore richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
PER IL CONTRIBUTO ASILO NIDO:
Per il contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione:
Per i minori in affido preadottivo è richiesta l’indicazione dei provvedimenti relativi.
L’esistenza dei requisiti deve essere dichiarata all’atto della domanda telematica, assumendosi la responsabilità della veridicità e correttezza delle informazioni fornite.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, mediante uno dei seguenti canali:
CAUSE DI DECADENZA
Il richiedente deve confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda.
L’erogazione dell’assegno è interrotta, in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo, a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno degli eventi che determinano decadenza.
PAGAMENTO DEL BONUS
Alla corresponsione del bonus provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda.
L’utente che opta per l’accredito su un conto corrente è tenuto a presentare il modello di “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.
Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per frequenza asili nido: l’INPS comunicherà a tal fine all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione del buono (e la conseguente indetraibilità degli importi).
I bonus sono invece cumulabili con i c.d. “voucher baby sitting”, ma il bonus “asilo nido” non può tuttavia essere fruito, nel corso dell’anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito web www.inps.it, oppure all’Ufficio comunale competente.