Utilizzo della CILA
Nel testo unico dell’edilizia è stato inserito appositamente un nuovo articolo. (Art. 6/bis).
Si potrà utilizzare sempre per gli interventi già previsti, es.:
Manutenzione straordinaria – Interventi e opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti NON STRUTTURALI[1] degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Nell’ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico.
Estensione degli interventi soggetti a CILA[2]
Con la nuova normativa, è stato notevolmente ampliata la sfera di impiego della CILA, infatti, vi sono stati inseriti tutti gli interventi non ricompresi:
Titolo abilitante: CILA, nel rispetto delle norme di settore e degli strumenti urbanistici, a condizione che NON porti modifiche[3]:
Esempi lavori che NON devono riguardare le PARTI STRUTTURALI dell’edificio:
Apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne. Diversa sistemazione dei locali rispetto al progetto. Diminuzione o aumento del numero delle unità immobiliari.Modifica del rivestimento esterno, (faccia a vista, intonaco, ecc.). Realizzazione locale per volumi tecnici. Paratie antiallagamento. La sostituzione di parti fatiscenti degli edifici. Rifacimento totale della copertura del tetto. Recinzioni, ecc.
SINTESI
NORMATIVA
Art. 6/bis DPR n. 380/01 s.m.i. (Leggi regionali e strumenti urbanistici comunali).
TITOLO ABILITATIVO
CONDIZIONE
RESPONSABILI
[1]La CILA non può riguardare le parti strutturali dell’edificio. E’ possibile con la CILA anche aumentare il numero delle unità immobiliari.
[2]Prima questa possibilità avveniva con la SCIA normale. Tutti gli interventi che PRIMA erano sottoposti a CIL ora sono liberi.
[3]Questi parametri possono essere invece modificati con il Permesso/SCIA super.
Allegati